(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 27 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ; Visto l'art. 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 "Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento contenente la disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche e l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 632 del 18 giugno 2001 concernente "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 7 del 13 luglio 2001 con al quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 ("Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35"): a) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). b) l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000. 2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legate nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della Toscana.