(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del
                           27 luglio 2001)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121  della  costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1 ;
    Visto  l'art.  1  della  legge  regionale  24  aprile 2001, n. 19
"Delegificazione  della  disciplina  regionale  in materia di persone
giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986,
n.  35  (Norme  di  organizzazione  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  in materia di persone giuridiche private) che demanda
alla  giunta  regionale l'adozione di apposito regolamento contenente
la  disciplina  delle  funzioni  amministrative in materia di persone
giuridiche  e  l'istituzione  del  registro  regionale  delle persone
giuridiche;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  632  del
18 giugno 2001  concernente  "Regolamento  di  attuazione della legge
regionale  24  aprile  2001,  n.  19 in materia di persone giuridiche
private"  con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, previa
acquisizione  dei pareri del comitato tecnico della programmazione di
cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26,
nonche'  dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima
legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  7  del  13  luglio 2001 con al quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';
                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento
recante   norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di
riconoscimento  di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche  dell'atto  costitutivo e dello statuto"), ed in attuazione
della  legge  regionale 24 aprile 2001, n. 19 ("Delegificazione della
disciplina  regionale  in  materia  di  persone  giuridiche private e
abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35"):
      a) l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia di
persone  giuridiche  private,  delegate alla Regione dall'art. 14 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382).
      b) l'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  regionale delle
persone  giuridiche  di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 361/2000.
    2.  Le  funzioni  di  cui  al comma 1 si esercitano nei confronti
delle  associazioni,  delle  fondazioni  e  di  altre  istituzioni di
carattere  privato  aventi  sede  legate nel territorio regionale che
operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui
finalita' si esauriscono nell'ambito della Toscana.